LO SCIOGLIMENTO PREVIENE GLI ATTI NON LI SANZIONA

L’Avvocatura generale dello Stato ha notificato l’appello al Consiglio di Stato contro l’annullamento dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Lamezia Terme. Il sindaco Mascaro commenta: l’appello non contesta, però, la legittimità di un solo atto amministrativo.  Daremo conto allora di alcune sentenze del Consiglio di Stato dove si spiega bene di come gli scioglimenti non siano sanzioni per atti illegittimi, ma abbiano lo scopo di prevenire che quegli atti si compiano, una volta accertati “elementi” di collegamenti tra organi politici e cosche.

(14/9/2017) Il consiglio di Stato (terza sezione) ha definitivamente confermato la legittimità dello scioglimento del comune di Scicli per infiltrazioni mafiose, deciso dal consiglio dei Ministri il 29 aprile 2015, rigettando il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali che avevano sostenuto l’ultima esperienza amministrativa del sindaco del tempo, Franco Susino, i quali avevano appellato la sentenza (negativa per loro) del Tar del Lazio. Il collegio (Marco Lipari presidente, Pierfrancesco Ungari, estensore consigliere) ha respinto l’appello dei consiglieri comunali ‘scioltì (difesi dall’avvocato Gaetano Armao) perché ha ritenuto che «per giurisprudenza consolidata è la semplice presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o non sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari. E che la giurisprudenza della Sezione ritiene che il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del «più probabile che non» sia applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria».

Perchè quello che è valso per il comune di Scicli non dovrebbe valere per il sindaco Mascaro? Si veda anche la sentenza Cons. Stato sez. III, 22 giugno 2018, n. 2828:
(…) Infine, “assumono rilievo anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529)”.