(15/5/26) Un genitore ha un figlio che frequenta una scuola media, oppure superiore. Ad ogni genitore, fate la prova, resta difficile trovare il calendario scolastico annuale (con le vacanze stabilite dalla scuola), e la privacy impedisce di conoscere l’orario delle lezioni che svolge il figlio. Il Garante per la privacy ha condannato a febbraio 2026 a 2mila euro di multa una scuola per aver diffuso online orari e assenze dei docenti (diffusione indebita di informazioni riservate). Con la Direttiva Ue 2023/970 si potrà conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro, ma sapere in quali ore insegna il prof Rossi il lunedì è tabù.
Sui siti delle scuole ormai l’orario delle lezioni non è più pubblico, ma confinato nelle aree riservate al personale. Se tu vuoi conoscere l’orario giornaliero della classe IA, è impossibile, è un segreto di Stato. Un avvocato in una lite intendeva smontare l’alibi di un ladro il quale sosteneva che quel martedì alle 10 era a scuola a far lezione con il prof. Tizio. Giudice, vediamo sul sito della scuola, disse, in quale classe Tizio teneva lezione quel martedì. Mission impossible. La domanda è dunque la seguente: per ragioni di privacy è ormai impossibile pubblicare on line l’orario di servizio del prof. Tizio, ma per quale ragione non si trova neppure l’orario giornaliero (con tutte le materie) di una classe (senza nomi dei proff)? Un povero genitore tale orario lo rinviene dentro la scuola, nelle bacheche, ma se volesse conoscerlo attraverso i siti delle scuole, ormai ricchi e abbondanti e colorati come cataloghi di grandi aziende, è una ricerca vana. Per cui se non ricordi a che ora esce mercoledì tuo figlio, se non ricordi quando ha due ore consecutive di latino, in cui spesso fa i compiti scritti, solo il ragazzo te lo può dire. Il registro elettronico è il canale più normale e “privacy compliant”, ma devi essere autenticato (se sei un padre separato e non sei autenticato, niente da fare).
Insomma, anche nelle scuole, i docenti o chi per loro hanno cominciato a sostenere che:
*la pubblicazione online aperta costituisce una diffusione non necessaria;
*l’obiettivo organizzativo può essere raggiunto con modalità meno invasive;
*l’affissione interna dell’orario con i nomi dei docenti è normalmente legittima.
Per questo oggi molte scuole evitano di mettere online, in area pubblica, gli orari completi con cognomi dei docenti.
Insomma, per il pubblico sapere che il prof. Paolo Rossi insegna in un istituto scolastico pubblico e il mercoledi’ entra alle 9,50 e finisce il lavoro alle 14, è sconveniente. Che poi, a ben pensarci, è come sapere che l’impiegato Paolo Rossi dell’Usr ogni giorno svolge un orario di lavoro che va dalle 8 alle 14 (uno lavora 18 ore e un altro 36). Come spiegherò alla fine, gli stessi organigramma e funzionigramma di un scuola è vietato che riportino qualsiasi nome. Essendo unico responsabile giuridico, compare solo nome e cognome del dirigente scolastico, ma talvolta anche questo dato non è agevole rintracciarlo *****
In questo nostro mondo ormai impazzito dagli effetti sovrapposti di privacy, e politically correct, per la tutela di qualsivoglia interesse, ormai chiunque intenda entrare in contatto con le scuole pubbliche ha la vita molto dura.
Nei siti di ogni scuola, alcuni dei quali sono davvero il meglio che possa immaginarsi e progettarsi per un marketing affascinante, è difficilissimo trovare alcune informazioni essenziali, oltre i calendari scolastici annuali e gli orari delle lezioni. E non ci riferiamo alla prenotazione dei colloqui individuali con i docenti, ormai, per le ragioni sopra evidenziate, “privatizzate” attraverso registro elettronico e prenotazione obbligatoria, ma ad un dato fondamentale, che è il telefono della scuola.
In ogni sito web di ciascuna scuola i “contatti” dovrebbero essere il primo dato da evidenziare e rendere ben visibile al pubblico. Chiunque abbia necessità assoluta di chiamare una scuola per parlare con uno studente (tra i quali ci sono anche maggiorenni), un prof, uno che vi lavora, deve fare una caccia al tesoro per scovare un numero utile. Facciamo il caso di un parente che vuole parlare con urgenza con uno che lavora dentro una scuola, oppure facciamo un altro esempio per capirci, tratto da un fatto vero avvenuto e pubblicato sui social: uno studente mentre si sta recando a scuola col motorino, ha un incidente. Il suoi soccorritori intendono avvisare un suo genitore, ma non trovano neppure il cellulare del ragazzo. Questi sa solo dire che il padre fa il bidello nella scuola Zeta. Bene, la ricerca sul sito della scuola di un telefono al quale chiamare si rivela faticoso. Non dovrebbe esser messo in evidenza un numero da chiamare? Dal pubblico, da qualsiasi ente o istituzione, sia un comune, o un ufficio, o una scuola, non ci aspettiamo una semplice indicazione per un contatto urgente?
Insomma, oggi è più facile districarsi sul sito nazionale dell’Inps per reperire una informazione di cui si necessita, che rinvenire sul sito di una scuola pubblica alcune informazioni urgenti (tipo: calendario scolastico). Troverete ponderosi documenti (le cd Carte della scuola) che illustrano metodologie e finalità, vision e obiettivi di lungo periodo, ma entrare in contatto con una scuola è ormai appannaggio solo degli hacker. Una volta c’erano gli elenchi telefonici, e oggi?
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Riporto, per concludere, il provvedimento del Garante del 26 febbraio 2026 (doc. web n. 10233242), relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale di una scuola degli orari di servizio e dei turni di sorveglianza dei docenti, con indicazione nominativa degli interessati. Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, rilevando che le generiche esigenze organizzative e di semplificazione dei rapporti con l’utenza non costituiscono un’idonea base giuridica per la diffusione online di dati personali. L’Autorità ha pertanto accertato la violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR e dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003.
Infine, venendo agli organigrammi e ai funzionigrammi, il principio non cambia: nessun nome.
Per quanto riguarda l’organigramma del personale ATA, non è ammessa in assenza di un’idonea base giuridica, la pubblicazione dei nominativi degli assistenti amministrativi assegnati alle diverse aree. Analogamente, per gli elenchi del personale docente non è ammessa la pubblicazione di elenchi nominativi generalizzati, ancorché distinti per grado scolastico. Per ciò che riguarda il funzionigramma la pubblicazione deve limitarsi alla descrizione delle funzioni e delle competenze, senza indicazione nominativa del personale incaricato, non essendo il semplice conferimento dell’incarico una idonea base giuridica per legittimarne la diffusione.
Dunque, la trasparenza dell’organizzazione scolastica deve essere assicurata nei termini e nei limiti espressamente previsti dal D.Lgs. 33/2013, garantendo la conoscibilità delle strutture, delle competenze e delle responsabilità istituzionali, senza ricorrere a forme di diffusione nominativa del personale non giustificate dalla normativa applicabile e nel pieno rispetto dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali.