Coordinatore e segretario di consiglio di classe
Non tanti addetti ai lavori sanno che in ogni scuola il coordinatore riceve una delega dal dirigente scolastico, mentre il segretario del consiglio di classe è invece istituzionalmente previsto dalla norma. Ecco spiegata la ragione in base alla quale nessuno può rifiutare di fare il segretario. Questi viene designato con riferimento a tutto l’anno scolastico o per ogni singola seduta dal dirigente scolastico ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
Nel nominare i docenti coordinatori del consiglio di classe, il dirigente si avvale, per contro, dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 alla luce del quale “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
L’incombenza di coordinare un consiglio è – lo si ribadisce – esercizio di una delega conferita dal dirigente scolastico che presuppone un reciproco rapporto fiduciario e la volontà di entrambi di utilizzare detto strumento; la relativa nomina diviene efficace quindi soltanto dopo l’accettazione esplicita. Che può anche non esserci, senza che il ds possa farci nulla.
Per tali motivi essa non può avvenire con un provvedimento collettivo: ciascun destinatario deve accettarla, perché come detto solo la accettazione individuale la rende efficace.
Nel caso del segretario è dunque possibile un provvedimento cumulativo di designazione che deve, però, essere accompagnato da un estratto individuale da inserirsi in ciascun fascicolo.
*********************La problematica gestione di alunni con disabilità, seguiti da docente per il sostegno e da figure di assistenza specialistica, che presentano comportamenti aggressivi, autolesivi o comunque tali da compromettere la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività didattiche***********
L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992 rientra nelle competenze degli Enti Locali. Analoga considerazione vale per gli OSS, operatori socio-sanitari eventualmente assegnati all’alunno in relazione ai bisogni assistenziali individuati dal progetto educativo e dagli atti di competenza sanitaria.
Ad ogni modo la responsabilità generale relativa alla vigilanza sugli alunni permane in capo all’istituzione scolastica, che la esercita attraverso il dirigente scolastico, i docenti e il personale incaricato dei compiti di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e dall’art. 61 della Legge n. 312/1980.
E’ bene distinguere l’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e l’assistente all’autonomia e alla comunicazione (educatore), essendo figure professionali con compiti e responsabilità differenti.
L’assistente svolge funzioni educative finalizzate a promuovere l’autonomia personale, la comunicazione, la partecipazione e l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Tale figura concorre all’attuazione del PEI e può essere coinvolta nella realizzazione di specifiche attività individualizzate previste dal progetto educativo.
Invece l’OSS svolge prevalentemente compiti di assistenza materiale e di cura della persona, connessi ai bisogni primari, all’igiene, alla mobilità e al supporto assistenziale dell’alunno. Non si tratta di una figura educativa né didattica. Pertanto, non si può affidare all’OSS in via esclusiva la gestione educativa e comportamentale di alunni caratterizzati da gravi problematiche comportamentali, condotte aggressive o elevato rischio per la propria o altrui incolumità.
E’ vero che, nell’ambito delle attività loro affidate, sia l’OSS sia l’assistente educativo sono tenuti a esercitare i doveri di diligenza e vigilanza connessi alle rispettive mansioni, però la responsabilità organizzativa generale della vigilanza sugli alunni permane in capo all’istituzione scolastica ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e dell’art. 61 della Legge n. 312/1980.
Per esempio ( se si punta alla regolazione comportamentale o alla gestione di situazioni di crisi) l’educatore può accompagnare l’alunno in ambienti diversi dall’aula, anche in assenza del docente di sostegno o del docente curricolare. Tale modalità operativa deve tuttavia risultare:
• formalmente prevista nel PEI;
• condivisa dal GLO;
• adeguatamente descritta nelle sue finalità educative;
• disciplinata organizzativamente dal dirigente scolastico.
In tali circostanze l’educatore esercita direttamente il dovere di vigilanza durante l’attività affidatagli, fermo restando che la responsabilità organizzativa generale continua a gravare sull’istituzione scolastica.
Infine, è da rammentare l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia per supportare situazioni caratterizzate da particolare complessità educativa e comportamentale. Ne consegue che un docente dell’organico dell’autonomia può essere assegnato:
• ad interventi di supporto nelle classi particolarmente complesse;
• ad attività individualizzate;
• ad azioni di accompagnamento educativo;
• a percorsi di de-escalation previsti dal PEI.
Parimenti, il docente può accompagnare temporaneamente l’alunno fuori dall’aula qualora ciò sia necessario per la gestione della situazione educativa o comportamentale.
Tali interventi non devono trasformarsi in forme sistematiche di esclusione dalla vita della classe, in contrasto con i principi di inclusione scolastica sanciti dal D.Lgs. n. 66/2017.
In presenza di episodi di aggressività, violenza fisica o comportamenti che mettano a rischio l’incolumità delle persone, la scuola ha il dovere di informare tempestivamente la famiglia dell’alunno interessato.
La chiamata del 112 per un episodio di aggressione deve essere effettuata tenendo conto:
• dell’intensità dell’evento;
• delle conseguenze fisiche prodotte;
• dell’eventuale necessità di accertamenti sanitari urgenti;
• della persistenza di una situazione di pericolo attuale.
In presenza di lesioni, traumi, morsicature, colpi al volto o altre situazioni che possano comportare conseguenze sanitarie significative, appare opportuno richiedere l’intervento dei sanitari o invitare l’interessato a sottoporsi ad accertamento medico. Ogni episodio rilevante dovrà essere puntualmente documentato mediante relazione di servizio, protocollata e conservata agli atti dell’istituzione scolastica. In presenza di comportamenti problematici particolarmente gravi, frequenti o in progressivo aggravamento, è opportuno che il dirigente scolastico attivi formalmente i servizi territoriali competenti.
Alla luce del quadro normativo richiamato, ecco un quadro riassuntivo:
• l’assistente all’autonomia e alla comunicazione può seguire l’alunno anche fuori dall’aula quando ciò sia previsto dal PEI e deliberato dal GLO;
• l’OSS, in ragione del proprio profilo professionale prevalentemente assistenziale, non deve ordinariamente essere individuato quale unica figura incaricata della gestione educativa e comportamentale di alunni con gravi condotte aggressive o oppositive;
• il dirigente scolastico può utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia per rafforzare gli interventi di inclusione e di gestione delle situazioni particolarmente complesse;
• i comportamenti aggressivi debbono essere puntualmente documentati e condivisi con famiglia, ASL (tramite Pec) ed Enti competenti;
• il GLO deve essere tempestivamente riconvocato qualora il livello di supporto previsto nel PEI risulti non più adeguato rispetto ai bisogni dell’alunno e alle esigenze di tutela della comunità scolastica.