In ogni scuola, di qualsiasi grado, le assenze dei docenti rappresentano lo stress test dello staff di direzione, la prova organizzativa giornaliera più impegnativa. Cominciamo a distinguere tra studenti minorenni o maggiorenni, e diciamo subito che ai genitori di alunni minori non possono farsi firmare ad inizio anno “liberatorie” per la scuola nel caso in cui ci fosse impossibilità di sostituire un docente assente con altro docente. Per i minori dunque la scuola ha obbligo di vigilanza per l’intero orario scolastico del giorno, con docenti o senza.
E’ possibile invece per i genitori di soli alunni maggiorenni prevedere di far firmare loro ad inizio anno una dichiarazione con la quale essi approvano eventuali uscite anticipate dell’alunno nel caso oggettivo in cui non sia possibile la sostituzione del docente assente con un supplente.
La Corte di Cassazione, per esempio con la sentenza n. 3074/1999, ha più volte rilevato che “il servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante”, atteso che l’assenza “è un evento prevedibile e gestibile dall’organizzazione scolastica”. E’ chiaro che nel caso di una assenza prevedibile già dal o dai giorni precedenti, la scuola debba provvedere alla sostituzione con altri docenti, a pagamento o con altri strumenti (per es. il recupero generalizzato della riduzione oraria, o per aver istituito pacchetto di permessi orari).
Solo nel caso in cui non sia possibile la “supplenza” si può avvisare la famiglia di eventuale uscita anticipata o ingresso posticipato.
Ma per le assenze dei docenti comunicate lo stesso giorno in cui avvengono, certe volte all’improvviso come nel caso di malori o altre necessità urgenti, la scuola, se non ha alcun docente a disposizione, si deve inventare qualcosa: dal refugium peccatorum della palestra scoperta in cui la classe si aggiunge alle altre che stanno facendo regolare lezione, al cortile o altro luogo sicuro affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici, infine con frazionamento della classe nelle aule di altre classi come “uditori”. In questo caso, ovvero nello stesso giorno, non è possibile avvisare i genitori nè poi disporre alcuna uscita anticipata. C’è una sola eccezione come ultima “ratio”: attraverso il registro elettronico, si comunica con le famiglie richiedendo una presa visione dell’uscita anticipata. Se non c’è la presa visione, l’alunno non esce.
In linea generale dunque, la scuola ha l’obbligo di garantire la vigilanza degli alunni per l’intero tempo di permanenza nelle attività scolastiche e di assicurare il pieno svolgimento delle attività di lezione.
In conclusione, una scuola è bene che nel proprio regolamento disciplini in modo puntuale tutte queste ipotesi e casi. Mentre per gli studenti maggiorenni è agevole domandare con l’inizio delle lezioni al genitore di esprimere eventuale assenso ad uscita anticipata (nel caso di assenze imprevedibili dei docenti), nel caso di alunni minorenni l’intero orario scolastico deve essere rispettato e quindi la scuola deve solo stabilire e comunicare le varie modalità con le quali, in ordine, interverrà per affrontare l’emergenza. L’organizzazione di una scuola è tanto più efficiente nella misura in cui riesce ad informare bene e in maniera comprensibile e chiara su questi aspetti nel regolamento d’Istituto, nel sito e nei documenti.