Il problema della vigilanza a scuola durante l’intervallo (e in altri casi)

In una scuola, mi riferisco soprattutto a quella del secondo ciclo, il momento della ricreazione pone il problema della vigilanza sugli studenti, specialmente se minori.

Il modello organizzativo più semplice è quello secondo il quale, essendo il docente dell’ora responsabile degli studenti assegnati, questi trascorrono la ricreazione sotto la relativa vigilanza: in classe o all’esterno secondo la decisione del docente di turno. Ma in tante scuole si consente agli studenti di andare in giro per la scuola, bagni e cortili inclusi, affidandosi ad un eventuale piano di vigilanza che prevede l’assegnazione di docenti in punti esterni. E’ chiaro allora che in caso di incidente ad uno studente si presenta una situazione in cui il docente dell’ora, nella quale si svolge la ricreazione, è rimasto in classe con altri studenti e l’incidente è avvenuto altrove. Come si distribuirebbe in questo caso la responsabilità tra i docenti? Ci sono scuole che durante la ricreazione hanno strutturato un modello complesso, per cui il docente dell’ora vigila stando in classe, e lungo i corridoi, nelle zone più frequentate (distributori automatici, bar, cortile) e i luoghi di passaggio, avvalendosi del supporto del personale collaboratore scolastico, esiste un altro sistema di vigilanza. Al fine di adempiere all’onere che incombe sulla scuola, questo piano di vigilanza che ho definito complesso ha proprio lo scopo di distribuire le eventuali responsabilità, per cui esse incombono sul sorvegliante del luogo in cui eventualmente si verifica l’evento lesivo/dannoso, classe o corridoio o cortile.

Insomma, i sistemi di vigilanza possono essere semplici, per cui agli alunni è vietato lasciare la classe e ordinatamente a turno ricevono il permesso di andare al bagno; oppure complessi in cui è necessario attuare forme congiunte di vigilanza collettiva in punti strategici dell’istituto.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti sono soliti spostarsi di piano in piano o di aula in aula all’interno dell’Istituto, recandosi in bagno o al bar, o presso i distributori, ed in tal modo si sottraggono alla vigilanza del docente di classe che, per quanto accorto, non può oggettivamente vigilare su tutti.
Ci sono scuole che vietano spostamenti di piano o accesso ai bagni, ma in ogni caso vigilare centinaia di studenti durante la ricreazione resta pur sempre un compito difficile per docenti e collaboratori scolastici. Si pensi soltanto alla eventuale assenza giornaliera di un collaboratore scolastico, per cui se egli doveva sorvegliare il primo piano durante l’intervallo deve essere sostituito e così via.

Dunque, ogni scuola deve dotarsi di un piano di vigilanza e aggiornarlo di anno in anno. Col tempo e con l’esperienza la cultura organizzativa si apprende e si affina, per cui, per esempio, si capisce che è preferibile sorvegliare dall’alto gli studenti ai quali è stato consentito di sostare in un giardino o cortile, per avere una migliore visione d’assieme di quel che succede. Un sorvegliante posto dunque ad una finestra del primo piano è più utile di uno che invece stando nel cortile non riesce a rendersi conto di quel che sta avvenendo a pochi metri da lui, perchè coperto da altri studenti.

***** (Fabrizio De Angelis, Tecnica della scuola)

La vigilanza degli alunni è contemplata dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, e prevede che l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni.

Inoltre, il docente è tenuto ad essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accompagnare gli alunni all’uscita. Nell’ultima ora di lezione, in particolare per la scuola primaria, è bene verificare che all’uscita siano presenti i genitori degli alunni. Se così non fosse, l’insegnante non dovrà attendere all’infinito, ma segnalare il tutto al dirigente o chi ne fa le veci e consegnare l’alunno incustodito ai collaboratori scolastici.

In occasione del cambio d’ora, se il collega dell’ora successiva dovesse ritardare, è vietato lasciare la classe incustodita e senza sorveglianza. Se il ritardo dovesse essere consistente, si dovrà segnalare al dirigente scolastico. Vi è anche una sentenza della Corte dei Conti, la n. 86/92, che sancisce ciò: “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.