Orizzonte scuola, 15/6/26, avv. Alessandro De Martino
“Il termine mobbing è utilizzato spesso in modo improprio”.“Con questo non voglio assolutamente negare che esista il mobbing. Anzi, il mio lavoro è difendere i lavoratori dal mobbing, soprattutto nelle scuole.”
Quando esiste davvero il mobbing
Per poter parlare di mobbing, secondo De Martino, devono essere presenti elementi molto precisi. Il primo requisito è la reiterazione delle condotte. “Ci deve essere una pluralità di condotte ostili nel corso dei mesi o degli anni, quindi non uno, due o tre episodi.”Le azioni ostili devono inoltre essere accomunate da un preciso obiettivo. “Devono avere un carattere persecutorio, quindi un intento unificante di emarginare e danneggiare il lavoratore.” Per questo motivo, anche una serie di comportamenti illegittimi non basta da sola a configurare il mobbing. “Non bastano tre, quattro, cinque o sei episodi anche nel giro di due mesi. Il dirigente, come qualsiasi datore di lavoro, può anche sbagliare più volte.”
Serve la prova dell’intento persecutorio
Uno degli aspetti più difficili da dimostrare riguarda proprio la volontà di colpire il lavoratore. “Ci deve essere un chiaro intento persecutorio.” Secondo il legale, occorre dimostrare che il comportamento non sia frutto di errori, negligenze o cattiva organizzazione, ma di una scelta consapevole. “Si deve poter dimostrare che il dirigente non ha sbagliato colposamente, ma ha volontariamente messo in pratica quel comportamento con l’intento di danneggiare il lavoratore.”
Non basta il disagio: serve anche un danno alla salute
Un altro requisito fondamentale riguarda le conseguenze subite dal docente. “Ci deve essere un danno alla salute psicofisica certificato e ci deve essere un nesso causale tra queste condotte persecutorie reiterate nel tempo e quel danno.” In altre parole, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un clima difficile: occorre provare che quel comportamento abbia prodotto conseguenze concrete sulla salute della persona. “Dimostrare il mobbing non è una cosa semplice.”
Lo straining: una tutela anche per i casi meno gravi
Accanto al mobbing, De Martino richiama l’attenzione su un istituto meno conosciuto ma sempre più rilevante nella giurisprudenza del lavoro: lo straining. “Lo straining è una forma attenuata di mobbing.”A differenza del mobbing, non richiede necessariamente una pluralità di episodi protratti nel tempo. “Il comportamento ostile può anche essere senza continuità. Può esserci anche una sola condotta isolante e danneggiante nei confronti del lavoratore.” Ciò che conta è che quella condotta abbia prodotto una situazione di stress lavorativo. “Anche se lo ha fatto una sola volta, ma causandomi una condizione di stress lavoro correlato, in quel caso abbiamo lo straining.”Anche questa forma di lesione può essere tutelata e, nei casi previsti, dare luogo a un risarcimento.
Il docente può chiedere tutela se si sente delegittimato?
“Assolutamente sì.” Secondo De Martino, situazioni di conflitto, isolamento professionale o ambienti ostili sono purtroppo frequenti. “Quotidianamente assisto docenti che si ritrovano in un ambiente ostile.”
Gli strumenti a disposizione del docente
Prima di arrivare alle vie giudiziarie, il legale suggerisce una serie di strumenti graduali di tutela:
- richiesta scritta di chiarimenti al dirigente scolastico;
- segnalazione al Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- richiesta di mediazione;
- diffida formale per la tutela dell’ambiente di lavoro;
- segnalazione all’Ufficio scolastico regionale;
- segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro;
- segnalazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nei casi più gravi si può arrivare al giudice del lavoro. “Si arriva al ricorso davanti al giudice del lavoro nei casi gravi di mobbing o straining per malattie psicofisiche accertate e correlate a questo ambiente stressogeno.”
Agire in modo proporzionato
La conclusione di De Martino è un invito alla prudenza e alla valutazione concreta delle situazioni. “Ogni caso va valutato singolarmente per decidere cosa fare in maniera proporzionata.” L’obiettivo, spiega, deve essere quello di individuare lo strumento più efficace senza intraprendere iniziative inutilmente costose o sproporzionate. “La regola è agire in maniera proporzionata rispetto a quello che realmente sta accadendo, per tutelarsi e ottenere il miglior risultato possibile nel minor tempo possibile e con i minori costi.”