Scuola/ Se un ministro chiarisse bene la procedura dello scrutinio finale

Recentemente l’avvocato Alessandro De Martino ha parlato di uno dei dubbi più frequenti tra docenti e famiglie: quante insufficienze servono realmente per una bocciatura e quale peso assume il comportamento dello studente nelle decisioni del Consiglio di classe. Secondo il legale, uno degli errori più diffusi è pensare che il numero delle insufficienze sia l’unico elemento decisivo.

In questo nostro articolo intendiamo rispondere alla domanda se un ministro in carica potrebbe intervenire sullo svolgimento degli scrutini finali stabilendo una norma chiara valevole per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Non è possibile che ancora oggi in alcune scuole ogni scrutinio finale duri 15 minuti al massimo e in altre ore e ore. La differenza sta nel combinato disposto di due elementi: criteri chiari stabiliti dal collegio dei docenti e dirigente che sappia farli osservare in ciascun CdC. In Italia, secondo il mio parere, ancora non si è compreso appieno che lo scrutinio finale si svolge in presenza di tutti i docenti per consentire la discussione collegiale delle proposte dei singoli docenti. Se il voto proposto da ciascuno fosse immodificabile, e dovesse essere soltanto ratificato, non ci sarebbe bisogno di riunirsi e basterebbe inviare i voti con una mail.

Già le recenti modifiche normative hanno attribuito al comportamento un peso molto più rilevante rispetto al passato. “Oggi è particolarmente rilevante perché con le ultime novità, la legge 150 del 2024 in particolare, è stabilito che il voto in condotta abbia degli effetti diretti e vincolanti sull’ammissione.” Ci chiediamo se analogamente a come fatto per le norme sul comportamento, sarebbe possibile al Ministro chiarire la procedura dell’ art. 79 del R.D. 4/5/1925 n. 653 e inoltre definire, dopo ben 101 anni, una norma chiarissima che consenta di uniformare le decisioni finali di tutti i consigli di classe italiani in sede di scrutinio. Non è possibile che nella penisola uno venga bocciato con 6 voti negativi, un altro con 2, e così via…

L’art. 79/R.D. 653-1925 stabilisce che…
Nello scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.
I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.
Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ipotizziamo che un ministro intendesse, nel 2026, aggiungere a tale articolo il seguente:

Prima dell’inizio dello scrutinio finale di una classe ogni docente formula la sua proposta di voto che soltanto il CdC potrà modificare. Iniziato lo scrutinio il CdC approva, alla unanimità o a maggioranza, per ciascuna materia, la proposta di voto del docente. Qualora non l’approvi, viene attribuito un voto sufficiente o superiore. Infine il CdC delibera quanto segue:

a) l’alunno, nel caso non abbia riportato voti tutti positivi, a settembre potrà sostenere esami di riparazione per eventuale promozione nelle discipline, sino a tre, in cui abbia riportato insufficienze, più o meno gravi.

b) l’alunno, nel caso in cui riportasse tre o più insufficienze gravi e due o più mediocrità, dovrà ripetere l’anno; tale decisione deve contenere la motivazione che spieghi perché il complesso di quelle carenze e di quelle insufficienze impedisce una frequenza proficua dell’anno successivo.

Mi raccontano sempre di pagelle finali dove un alunno si ritrova tutti voti 9,10 e 8 e un solo voto in educazione fisica, 6 o 7. E mi chiedono lumi. Io rispondo da svariati decenni che la colpa di tali risultati è di uno solo: il preside, il quale non conosce la normativa vigente e quindi non la applica.

Io ho dovuto, facendo il dirigente, subìre attacchi vari, sino a vere e proprie inimicizie, perchè durante lo scrutinio applicavo la normativa. Non solo da docenti di ed. fisica, ma da vari proff. i quali pretendevano che il voto finale fosse individuale e non collettivo. Quando un docente, di qualsiasi materia, proponeva un voto che stonava con la media dei voti ottenuta dallo studente, io mi limitavo a porre in discussione quel voto più basso. E’ quello che esige l’art. 79/1925, ogni proposta di voto va discussa e approvata. Se la discussione non portava a condividere un voto, si votavano le varie proposte. Quasi sempre il voto più basso, in ed. fisica o altre materie, veniva alzato, e il docente proponente ce l’aveva con me, colpevole solo di aver applicato una regola che esiste dal 1925 e che ancora, nel 2026, non è stata mai cambiata, per il semplice fatto che è regola di buon senso, ragionevole e saggia. A cosa servono gli scrutini se non a con-dividere i voti, a discuterli insieme mentre si valuta non un numero, ma una persona? I miei colleghi dirigenti non conoscono la regola e la procedura, non le hanno studiate e lasciano fare, per cui, quando non si applica il diritto, prevale la legge del più forte, del pre-potente. Tutto qui. “Il voto è mio e io ne dispongo a piacimento“, così ragionano alcuni docenti, e i miei colleghi pavidi consentono loro, come se fossimo nel Far West, di far quel che vogliono. L’io prevarica il noi, il singolo si impone sul collettivo. Signori, il diritto vigente esige che i voti dello scrutinio finale siano collegiali. Le proposte dei singoli devono essere approvate dal CdC, non sono definitive. Qualcuno in tutta Italia fa finta di non capire, di non sapere.