La chiusura degli impianti sportivi

Le pesanti accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo che hanno colpito oltre a dirigenti del comune e del commissariato anche il sindaco Appendino e il questore Angelo Sanna per i fatti di piazza San Carlo di Torino del 3 giugno 2017, hanno provocato il caos in Italia. Nessuno vuole più rimanere con il cerino in mano. Mai che sia succeda una tragedia in Italia, per la magistratura ci deve essere un colpevole, che funga da capro espiatorio. Egli paga per tutti, politici burocrati e  giudici che in precedenza hanno fatto finta di non vedere. La chiusura di sette impianti sportivi a Lamezia è significativa. La motivazione è quella più volte dichiarata dal prefetto e anche dai commissari prefettizi: “Si tratta di impianti tutti carenti della certificazione di prevenzione incendi prevista dalla vigente normativa in materia”. Niente di nuovo. La cronaca è piena di notizie come queste. Nel 2016 a Venezia scoppiò la grana degli asili nido senza CPI, nel 2017 a Imperia fu chiusa la Biblioteca, a Vimercate un esposto anonimo fece chiudere l’ospedale aperto già da quasi 7 anni.  

Torniamo a Lamezia. Il “Comitato spontaneo associazioni sportive” ha chiesto ai commissari prefettizi per quale ragione siano intervenuti solo sugli impianti sportivi. Numerose strutture cittadine non sarebbero a norma a partire dalla locale Caserma dei Vigili del Fuoco fino alle scuole pubbliche. Ricordiamo che, in base al recente rapporto di Legambiente il 65,1% degli edifici scolastici risulta precedente all’emanazione della normativa antisismica (1974) e che le scuole edificate secondo criteri di idoneità al rischio terremoto non arrivano neppure al 13%.

I commissari hanno risposto che le scuole non sono luoghi presso i quali vengono esercitati pubblici spettacoli e quindi non ci sarebbero le stesse prescrizioni adottate per gli impianti sportivi. Il Comitato reagisce chiamando in causa il concetto di legalità, che andrebbe applicato non soltanto agli impianti sportivi ma in ogni ambito. Io ho capito che se allo stadio d’Ippolito ci vanno 300 persone è pericoloso, se 400 alunni entrano in una scuola no. Vi pare logico?

A tal proposito è il caso di ricordare cosa ha scritto la Corte di Cassazione (Sez. VI penale), nella recentissima sentenza 8 gennaio 2018, n. 190: compete agli enti Locali verificare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e disporne la chiusura, quando risultino privi del certificato antisismico. In particolare, è stato condannato per omissione di atti d’ufficio il Sindaco che si era opposto alla chiusura di una scuola priva delle opportune certificazioni.  In sintesi: se una scuola non è sicura, va chiusa! L’ANP (associazione presidi) suggerisce a tutti i colleghi di vigilare sull’operato degli enti locali, rilevandone senza indugio le eventuali omissioni e richiedendo con la dovuta fermezza l’effettuazione dei necessari interventi di natura strutturale e/o impiantistica.

Con parere n. 384467 del 14 Dicembre 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato già precisò come debba adoperarsi il Dirigente scolastico nel caso in cui riscontri la mancanza del CPI nella scuola in cui opera. Nello specifico, l’Avvocatura raccomandò che i Dirigenti scolastici chiedano e, se del caso, “diffidino l’Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco”.

Non solo, ma sottolineò anche l’opportunità che i Vigili del Fuoco “provvedano, su segnalazione dei Dirigenti scolastici, a verificare l’esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all’edificio adibito a scuola”.

L’Avvocatura chiarì, inoltre, che gli Enti Locali, quando i progetti antincendio da essi stessi presentati ai Vigili del Fuoco siano stati approvati ai sensi dell’art. 2, DPR 37/1998, possono presentare una dichiarazione di idoneità delle strutture rispetto alla normativa antincendio: “in tal modo, nelle more che i Vigili del Fuoco procedano al previsto sopralluogo, l’attività scolastica potrà regolarmente svolgersi”. Si ricorda, comunque, che in presenza di una situazione di pericolo, l’attività scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’edificio scolastico. Il sindaco è infatti l’unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art. 54, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267).

Ci pare quindi che, alla luce di quanto scrivono la Cassazione e l’Avvocatura dello Stato, i commissari prefettizi di Lamezia, i quali giustamente non intendono assumersi responsabilità che non competono loro, sulle scuole dovrebbero intervenire allo stesso modo degli impianti sportivi.