Fabrizio Bava/ Riflessioni sulla prima sentenza plusvalenze Juve (-15)

Riflessioni critiche sulle motivazioni della sentenza plusvalenze Juventus (1/2/2023) 
Decisione/0063/CFA-2022-2023, CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

Dopo la pubblicazione di questo articolo, che ha raggiunto in due giorni le 300K visualizzazioni su Twitter, sono stato intervistato dal Corriere della Sera, ed. Torino, qui l’articolo “Bava: «Plusvalenze Juventus, quei motivi non convincono»“.

Ho letto più volte le motivazioni della Sentenza plusvalenze Juventus e non è agevole commentarle, sia per il modo in cui sono state scritte, sia per la complessità tecnica, l’assenza di numeri e l’impossibilità di visionare i documenti citati, sia perché siamo nell’ambito del diritto sportivo, che può portare a una condanna in assenza della violazione di una norma di legge. Ma ricordo che c’è anche la giustizia ordinaria, che mi auguro consentirà di fare maggiore chiarezza.

Alcune premesse:
1. Analizzerò solo la questione plusvalenze e bilanci che rientra nelle mie competenze e non le questioni giuridiche/procedurali (rilevanti ai fini del ricorso) che sono materia per legali.
2. Sono un tifoso della Juventus, ma le mie considerazioni saranno tecniche e ritengo non viziate dal tifo, a differenza di numerosi commenti pro o contro che ho letto in questi giorni.
3. Le critiche che farò nel merito della Sentenza non devono essere interpretate come un tentativo di difesa della Juventus perché non lo sono, non ho elementi sufficienti (non avendo accesso ai fascicoli di accusa e difesa) per formarmi una opinione in merito.

Nella Sentenza individuo diversi aspetti che ritengo critici, potrei naturalmente sbagliarmi, ma sono infastidito dai numerosi commenti tecnici a senso unico in cui talvolta vengono fatte affermazioni che non trovano riscontro in quanto riportato nella Sentenza. Alcuni commentatori, a mio parere, non hanno riportato correttamente le cause alla base della condanna indicate nella Sentenza.
L’obiettivo di questo articolo è di analizzare i motivi della condanna indicati nella Sentenza e mettere in luce i passaggi che non condivido, specificandone i motivi. Ma mi preme ribadirlo, le mie critiche non devono essere intese come un giudizio di non colpevolezza della Juventus, non ho elementi sufficienti per formarmi una opinione in merito.

Per chi fosse a digiuno sul tema plusvalenze e bilanci, segnalo questo mio precedente approfondimento . Per tutti i documenti che cito ho inserito il link così che si possano scaricare per eventuali approfondimenti/verifiche di quanto da me affermato.

LA CONDANNA NON È STATA CAUSATA DAGLI ERRORI IN BILANCIO
La Juventus, afferma la Sentenza sulle plusvalenze, non è stata condannata per l’aver commesso errori nella redazione dei bilanci, né per avere gonfiato i prezzi di cessione dei calciatori o per avere contabilizzato come operazioni di cessione delle operazioni che, ai sensi dello IAS 38, sarebbero state da qualificare come permute e, conseguentemente, in alcuni casi (NON SEMPRE) da contabilizzare al valore contabile (cioè in continuità di valori, per utilizzare i termini della sentenza).

Anche qui, per essere precisi, la Sentenza sostiene che gli errori in bilancio ci sarebbero, ma che non hanno causato la condanna e, in ogni caso, non sono nè individuati nè elencati in modo puntuale. A mio parere, su questo tema, l’esposizione non è affatto chiara, non so se per scelta, considerato che la Sentenza si propone di mettere in luce il “sistema Juventus” e, pur affermando che i bilanci non sarebbero veritieri, allo stesso tempo precisa che non è poi rilevante ai fini del processo sportivo andarlo a verificare, considerati gli articoli richiamati ai fini della condanna.

PRINCIPI DI LEALTÀ SPORTIVA
La motivazione della condanna è da individuare nella violazione dei principi di lealtà sportiva e la Sentenza esplicita (seppur secondo me in modo non affatto chiaro) quali sono gli elementi che sono stati ritenuti tali da configurare tale fattispecie. Va premesso che il concetto stesso di lealtà sportiva, a mio parere, è piuttosto evanescente, ma non sono un esperto di diritto sportivo.

Questo un passaggio cruciale da cui si evince che non sono gli errori in bilancio ad avere causato la condanna, bensì la condotta adottata.

“deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS 38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute.

MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA
Ma allora, quali sono i motivi che hanno portato alla condanna?

Per non commettere errori di interpretazione, riporto alcuni estratti della sentenza.

“Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte“.

La sentenza afferma quindi che non è la valutazione attribuita ai calciatori ad avere causato la condanna (anche se si afferma comunque che sarebbero stati alterati), ma l’aver adottato una precisa strategia finalizzata a migliorare i risultati di bilancio attraverso le plusvalenze che sarebbero stato il fine e non soltanto l’effetto della vendita.

Secondo la Sentenza diverse operazioni a specchio che hanno portato all’iscrizione di plusvalenze sarebbero state permute, con le conseguenze in bilancio già citate.

SAREBBE SLEALE NASCONDERE LA NATURA PERMUTATIVA
Ma allo stesso tempo la Sentenza afferma, come abbiamo già visto, che non rileva il fatto di avere eventualmente rappresentato in modo errato alcune permute, bensì l’aver fatto di tutto per fare in modo che non trasparisse la natura permutativa dell’operazione, al fine di aggirare il rischio di dover eventualmente qualificare l’operazione come permuta.

In particolare la Sentenza così prosegue:

” Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS 38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito.
Per questo, e vi si tornerà, lo sforzo svolto dalle difese dei deferiti e dai relativi consulenti di ricostruire ex post la sostanza commerciale delle singole operazioni citate dalla Procura Federale, dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino non coglie il senso stesso della contestazione sportiva della quale qui si discute.

E ancora:

“L’intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni sopra menzionate quale permuta e dunque l’intenzionalità mostrata ad evitare di dover verificare, volta per volta, l’effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza (o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio) è comportamento sufficiente alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS”.

Nella sentenza sulle plusvalenze Juventus si afferma quindi che la condanna non deriva da errori nella rappresentazione delle operazioni a specchio, che forse sarebbero state da contabilizzare come permuta e non come cessioni plusvalenti, bensì dalla volontà di costruire le operazioni a specchio con il fine di evitare il rischio di doverle inquadrare come permute. Tale comportamento sarebbe sleale sotto il profilo sportivo.

LA SLEALTÀ SPORTIVA
Arriviamo al dunque, i due comportamenti sopra illustrati configurano slealtà sotto il profilo sportivo?

Questo è il punto dirimente. Secondo me no. Spiego la mia affermazione.

L’amministratore delegato di una SpA in perdita (persino quotata in Borsa) ha il dover di perseguire politiche (legali) di massimizzazione del risultato. Nell’ambito delle squadre di calcio i ricavi da plusvalenze sono da considerare di natura ordinaria. È infatti attività ordinaria in tale business l’acquisto e la cessione dei calciatori, esattamente come lo è per un’impresa manifatturiera sostituire i macchinari. In situazioni di squilibrio economico, laddove il budget stimi perdite di gestione (e si badi bene, il bilancio con le maggiori plusvalenze è quello del Covid), per contenere le perdite, non essendo sufficienti le altre tipologie di ricavi (diritti televisivi, stadio, merchandising, ecc.), l’unica leva attivabile è quella delle plusvalenze.

Nella Sentenza si legge:

“Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato”.

UN ESEMPIO PER CHIARIRE
Se una società ha disperato bisogno di ottenere plusvalenze, è del tutto comprensibile che, ad esempio, l’amministratore delegato possa aver detto al direttore sportivo qualcosa del tipo (per evitare fraintendimenti, sto inventando il colloquio): “ho bisogno di X milioni di euro di plusvalenze! Vendi chi ritieni tenendo conto che dobbiamo essere competitivi!

E chi è preposto a fare le cessioni e gli acquisti potrebbe essersi appuntato su un foglio i nomi dei giocatori ritenuti cedibili con l’indicazione della plusvalenza stimata, pari alla differenza tra il prezzo che si ritiene di riuscire ad ottenere e il valore netto contabile. Non solo non è necessario in questa fase avere già individuato chi acquistare, ma non c’è nulla di male nell’avere fatto un ragionamento su quanti giocatori potrebbe essere opportuno cedere.

Non si tratta di slealtà sportiva. Ovviamente, a condizione che ci sia anche un’esigenza sportiva alla base delle cessioni e degli acquisti, il cosiddetto “fondamento economico” dell’operazione. Presumo che gli estensori della Sentenza ritengano che non ci fosse alcun fondamento, ma la programmazione sistematica della realizzazione di plusvalenze non è sleale.

LE PLUSVALENZE, DI PER SÉ, POSSONO ESSERE UN LECITO OBIETTIVO DI BILANCIO
Quindi si, le plusvalenze in simili casi possono essere l’obiettivo e non la conseguenza! E in ciò non ci trovo nulla che possa essere qualificato come sleale dal punto di vista sportivo. Lo so che non tutti condivideranno questa affermazione, ma i bilanci sono importanti, ancora di più per una società quotata.

Nella Sentenza si afferma come fossero in molti all’interno della Juventus consapevoli dell’eccessivo ricorso alle plusvalenze che se da una parte consentono un beneficio immediato, dall’altra originano maggiori ammortamenti nei successivi esercizi. È naturalmente vero che un eccessivo ricorso alla leva delle plusvalenze crea un circolo vizioso in cui si è “costretti” a ricercare ogni anno maggiori plusvalenze per coprire i maggiori ammortamenti (lo stesso accade alle imprese che incrementano indebitamente le rimanenze di magazzino). Ma tale strategia non può essere ritenuta né illegale, nè, a mio parere, sleale sotto il profilo sportivo. Si tratta evidentemente, di una pessima strategia di chi non trova altre vie per incrementare i ricavi.

LA PERMUTA E LA DISCIPLINA AI SENSI DELLO IAS 38
Nel secondo estratto della Sentenza sulle plusvalenze Juventus la slealtà sportiva deriverebbe dalla dimostrata volontà di cercare di evitare il rischio che l’operazione possa essere qualificata come permuta. Come sottolineato, la qualificazione dell’operazione a specchio come permuta comporterebbe il rischio, ai sensi dello IAS 38, di non poter contabilizzare la plusvalenza. Ora se un’impresa ha l’esigenza di incrementare i ricavi, è comprensibile che si cerchi di costruire i contratti con il fine di evitare il rischio che l’operazione possa essere considerata, nella sostanza, una permuta, ad esempio da parte dei revisori o della Consob.

Naturalmente la liceità dipende da come si persegue tale obiettivo e, dalla lettura della Sentenza, non mi è possibile entrare nel merito. Emerge chiaramente che gli estensori ritengono che tali comportamenti siano stati non corretti, ma non condivido il principio secondo cui il comportamento sia da considerare sleale in quanto comportamento sistematico e portato avanti nel tempo.

Attenzione, il fatto che effettivamente la Consob abbia contestato l’impostazione contabile di tali operazioni non è determinante, considerato quanto indicato nella Sentenza, poiché richiama la violazione dei principi di lealtà sportiva. Ma è davvero sleale un simile comportamento? Non mi sembra agevole sostenerlo. Cerco di spiegarmi meglio. La lettura della Sentenza lascia chiaramente intendere che si sarebbe trattato di plusvalenze artificiali, sconnesse dalle esigenze sportive, ma non sono affatto individuabili gli elementi alla base di tale convincimento.

IL CARATTERE CONFESSORIO
Nella Sentenza si sostiene che le intercettazioni e i documenti presenterebbero carattere confessorio, in quanto gli stessi dirigenti facevano riferimento a plusvalenze artificiali. Ritengo nel merito che gli elementi riportati siano deboli come elemento di prova. Il “famigerato” libro nero (che poi se corrispondono al vero le foto pubblicate da vari quotidiani, altro non era che una pagina scritta a pennarello) compilato da una persona che potrebbe anche non essere stata in buoni rapporti con l’intestatario del libro (ovvero il suo capo), fatico davvero a qualificarlo elemento probativo a carattere confessorio!

GLI IAS SI APPLICANO ORMAI DA MOLTI ANNI, È MAI STATO APPLICATO IL PAR. 45 DELLO IAS 38?
Va poi fatta un’altra considerazione e qui riporto alcune informazioni che non derivano dalla Sentenza in commento.

Il bilancio è stato contestato dalla Consob (si veda la Delibera n. 22482/2022). Ma i principi contabili internazionali sono adottati dalle società quotate ormai da molti anni, possibile che mai la Consob o i revisori abbiano contestato a ben tre (ora due) società quotate l’impostazione contabile adottata nelle operazioni “a specchio”? Potrei avere riportato un’affermazione errata, ma non mi risulta che sia mai stata sollevata tale questione molto tecnica in passato, né che le operazioni a specchio siano mai state rappresentate come permute (ripeto non ho le informazioni specifiche su tale punto, se qualcuno avesse informazioni differenti me lo segnali).

Sia chiaro, questo non significa, di per sé, affermare che la Consob non abbia ragione (non dispongo degli elementi per fare una valutazione), ma è di tutta evidenza che se la prassi contabile adottata in Italia dalle tre società quotate fosse stata (penso proprio che sia così) sempre quella di rilevare l’operazione a specchio come due distinte cessioni, i toni utilizzati nella Sentenza sarebbero, a mio parere, decisamente fuori luogo.

Mi stupisce la “leggerezza” con cui diversi commentatori hanno illustrato la presunta errata applicazione dello IAS 38 come qualcosa di evidente e persino di derimente nel qualificare i bilanci non veritieri.

Il fatto stesso che l’impostazione contabile adottata quantomeno dalla Juventus sia sempre stata la stessa, di per sé sminuisce la gravità dell’eventuale errore, in quanto non si tratterebbe di un cambiamento di comportamento al fine di abbellire il bilancio, ma si potrebbe sostenere (come presumo sostenga la Juventus) di avere seguito una determinata policy contabile convinti della sua correttezza.

L’ERRORE DEI BILANCI SECONDO LA CONSOB (LIMITATAMENTE AL TEMA PLUSVALENZE)
È poi bene entrare nello specifico. Non tutte le operazioni “a specchio” sono da qualificare permute, ma è necessaria un’analisi caso per caso e solo quelle per cui non è possibile dimostrare la natura commerciale dell’operazione e stimare in modo attendibile il fair value sono da trattare come permute. La Consob ha ritenuto che (quantomeno) n. 6 operazioni relative al bilancio 2019/20 e n. 4 operazioni relative al bilancio 2020/21 fossero da rappresentare applicando la previsione del principio contabile IAS 38 relativamente alle permute.

Si tratta di minori ricavi netti, secondo quanto esposto nel bilancio pro forma pubblicato dalla Juventus, di poco meno di 23 milioni nel 2019/20 (a fronte di ricavi complessivamente pari a 548,7 già ridotti di tale importo) e poco meno di 5 nel bilancio 20/21. Questo solo a sottolineare che, secondo la Consob che ha verificato la documentazione prodotta dalla Juventus, non stiamo parlando di un bilancio stravolto (mi riferisco al solo tema delle plusvalenze che è l’oggetto della Sentenza in commento). Tutto ciò dalla lettura della sentenza non emerge, anche perché, lo ribadisco, come ho cercato di dimostrare, la condanna, a differenza dei numerosi commenti che ho letto in questi giorni, non deriva dagli eventuali errori del bilancio.

IL NUOVO REVISORE NON HA ESPRESSO RILIEVI SULLE PLUSVALENZE
Ma sul tema delle plusvalenze c’è un aspetto fondamentale che deve essere sottolineato.

Come riportato dal Comunicato della Juventus “l’attuale revisore legale di Juventus, Deloitte & Touche S.p.A., dopo aver svolto le proprie procedure sulle operazioni in questione (ritenute una “key audit matter”), non ha incluso rilevi nelle proprie relazione di revisione emesse in data 17 ottobre 2022 relativamente alle citate operazioni“. Le plusvalenze sono state considerate elementi chiave dal nuovo revisore.

Sempre a scanso di equivoci, stiamo parlando del nuovo revisore, una big four, la Deloitte, il cui incarico è iniziato nel pieno della bufera, revisore che ha verificato i fascicoli e che ha operato, inevitabilmente, in linea con il livello molto elevato del cosiddetto rischio di incarico (conseguente all’aver accettato un incarico consapevolmente in una società oggetto di indagine penale). Per la precisione, il revisore ha formulato un rilievo sul bilancio, ma non sul tema oggetto di questa Sentenza.

Tra l’altro, è stato detto che nessuno ha obbligato la Juventus ad adottare gli IAS e se hai dei benefici (quelli derivanti dalla quotazione), devi anche accettare gli oneri derivanti dall’applicazione di principi contabili internazionali certamente più stringenti rispetto agli OIC.

IL PROBLEMA RIGUARDA SOLO I SOGGETTI IAS?
Ma siamo proprio sicuri che nei bilanci OIC il tema non si debba quantomeno porre? Qui mi tocca entrare in un tecnicismo. L’OIC 24 non disciplina la permuta, ma se ci si trova di fronte ad un’operazione di permuta diventa necessario fare qualche approfondimento e si può facilmente scoprire che invece l’OIC 16 (immobilizzazioni materiali) disciplina le permute. Di seguito i paragrafi in questione.

COSA PREVEDONO GLI OIC
Permuta o pagamento con altra immobilizzazione

82. La permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un’operazione di acquisto e vendita, è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta. Nel caso in cui un’immobilizzazione materiale sia acquisita dando a parziale pagamento un’altra immobilizzazione materiale, quindi un’immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, questa è valutata al suo presumibile valore di mercato salvo tener conto degli eventuali conguagli in denaro ai quali si dovrà fare riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

83. Se la permuta nella sostanza non realizza una compravendita, ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l’obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, il valore d’iscrizione dell’immobilizzazione materiale acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell’immobilizzazione materiale ceduta, come nel caso di permuta di un’immobilizzazione materiale destinata alla produzione in sostituzione di un’immobilizzazione materiale simile da destinarsi anch’essa alla produzione. La vita utile del bene va eventualmente ricalcolata qualora essa differisca da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.

L’analogia mi sembra chiara, e gli OIC richiedono (OIC 11) che, in assenza di una specifica disciplina contabile per una determinata operazione, si verifichi la possibilità di applicazione analogica. Non è che poi si può affermare che tutte le squadre di calcio contabilizzano in modo errato le plusvalenze a specchio qualificabili come permute? Pongo solo il dubbio.

COME CI SI DEVE TUTELARE PER EVITARE SIMILI ACCUSE
Nelle operazioni cosiddette “a specchio”, ovvero quando un calciatore viene scambiato con un altro, trattandosi di operazione che presenta un elevato rischio di alterazione verso l’alto del valore di scambio (considerata la “comunanza di interessi” stante la diffusa presenza di bilanci di squadre di calcio in squilibrio economico), è opportuno e prudente implementare da parte della società una procedura che fissi i criteri (almeno di massima) di determinazione del prezzo di scambio, così da dimostrare la non strumentalità della valutazione ai fini del bilancio.

Così come sarebbe opportuno che la procedura prevedesse l’obbligo di indicare l’utilità di tale scambio ai fini sportivi, cioè il fondamento economico sottostante le operazioni, al fine di potersi difendersi dall’eventuale accusa di avere effettuato operazioni solo con la finalità di migliorare il bilancio. Nella sostanza, infatti, si tratta di operazioni che possono essere paragonate alle operazioni con parti correlate.

Allo stesso modo, se si è consapevoli del rischio di dover qualificare tali operazioni come permute con le conseguenze sopra illustrate, è necessario costruire le operazioni in modo tale da rendere chiaro che, nella sostanza, si tratta di due operazioni distinte.
È quello che, immagino, la Juventus avrà cercato di dimostrare ma, quantomeno nell’ambito di questa Sentenza, non sembra essere stata convincente.

Dopo la pubblicazione di questo articolo, sono stato invitato da Massimo Zampini e Luca Momblano a parlarne su Juventibus.
COME RISOLVERE IL PROBLEMA?
Chiunque segua il calcio sa benissimo che il tema plusvalenze è “chiacchierato” da anni. Come ho riportato nel mio primo articolo sulle plusvalenze:

Negli ultimi 9 anni la Juve ha effettuato plusvalenze per il 21% del suo fatturato. Nella classifica dei 10 club che sono sempre stati in A in quel periodo è 7a. In testa Udinese e Genoa con il 69%, poi Atalanta (38%), Fiorentina (35%), Roma (33%) e Napoli (30%). Insomma, i numeri delle plusvalenze della Juventus non mi sembrano anomali.

Lasciamo perdere, non si offendano, le squadre di provincia, le cui plusvalenze non possono certamente essere paragonate a quelle della Juventus (considerata la dimensione modesta degli altri ricavi è comprensibile che incidano percentualmente in misura elevata), oltre al fatto che in alcuni casi derivano dalla cessione di giocatori cresciuti nelle squadre giovanili. Si nota però l’incidenza percentuale della Roma (quotata in borsa) e del Napoli. E per la Juventus nell’anno record, il 2019-20 del Covid, hanno raggiunto, anche a causa del crollo delle altre tipologie di ricavi, la percentuale del 30%.

In ambito internazionale, uno studio di colleghi accademici (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3978117) (qui una sintesi: https://www.lavoce.info/archives/92585/calcio-e-plusvalenze-l-autogol-della-uefa/) che ha analizzato 4.626 operazioni in 815 bilanci tra il 2008 e il 2018 ha evidenziato come le plusvalenze si siano incrementate a seguito dell’introduzione del parametro del pareggio di bilancio, soltanto per le società tenute a rispettarlo. Nel caso delle plusvalenze a specchio, i prezzi mediamente applicati sono mediamente del 20% superiori rispetto ai valori stimati da transfermarkt, ma solamente per le società tenute a rispettare tale parametro.

L’INSOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA CALCIO
Il problema del calcio professionistico è l’insostenibilità finanziaria. Ad oggi, non si è ancora cercato di porvi rimedio (non solo in Italia). Limitatamente alla questione plusvalenze, la soluzione non è facile da individuare. Si potrebbe però quantomeno limitare il problema individuando dei parametri di riferimento ai fini di stimare il valore (non il prezzo che come ho già spiegato è qualcosa di diverso) e stabilire che il prezzo di cessione debba rientrare nell’ambito di un predefinito range di valori, diversamente scatta l’inversione dell’onere della prova, è cioè la società a dover dimostrare le ragioni di tale prezzo (ad esempio, l’effetto asta al rialzo, quando molte società sono interessate all’acquisto dello stesso giocatore). Rimarrebbe comunque arduo definire parametri che possano tenere in debita considerazione le potenzialità di crescita di un giovane.

Una battuta finale da tifoso. Ma se ci sono squadre importanti in cui la percentuale di plusvalenze sui ricavi è simile o maggiore a quella della Juve non è che potrebbero (condizionale) avere adottato lo stesso “comportamento sistematico e non isolato”? Può darsi, ma come chiarisce la Sentenza, non ci sono le evidenze (intercettazioni e documenti) in grado di dimostrarlo.

Mi sorge spontanea la domanda: siamo sicuri che una simile Sentenza non violi il principio di lealtà sportiva? (è solo una battuta da tifoso, ovviamente).