Scioglimenti: i concetti di soggezione e contiguità richiesti dal CdS

(27/10/2017)  Nessuno può augurarsi che il comune di Lamezia venga sciolto la terza volta per mafia, non fosse altro per i danni fatti alla città nei periodi di commissariamento precedenti. Ma in questi giorni ci si domanda ancora una volta quali siano in astratto le cause di uno scioglimento. Le vicende elettorali, le liste, i voti, contano qualcosa, o contano soltanto gli Atti amministrativi deliberati dalla giunta comunale? ” Trovatemi un solo mio Atto che favorisca la mafia” intona il sindaco nel ritornello, subito dopo la strofa dei ragazzini “…maestra perchè punite me e Speranza no?”. Poi finisce col rap “sono troppo scomodo, mi vogliono far fuori” e quindi  grida al complotto (dei famosi poteri forti, no?). Dopo di me il diluvio, sappiatelo o lametini, vi aspettano 50 anni di tragedie. Si può mandare a casa un intero consiglio comunale se l’Atto non c’è? Ipotizziamo, per comodità di ragionamento, che la commissione non abbia individuato l’Atto, e che lo scioglimento avvenga lo stesso (omettendo tutti i fatti elencati il 29/5/2017 da Pollichieni in “Perchè Lamezia rischia“). A quel punto in genere le amministrazioni comunali sciolte ricorrono al Tar del Lazio e in ultima istanza al CdS così il disorientamento aumenta con la successione di sentenze, magari di segno opposto (si veda il caso del comune di Tropea). Cerchiamo allora di capire da due sentenze del consiglio di Stato i motivi per i quali si configura in via definitiva lo scioglimento di un consiglio comunale.

La cosa più importante di tutte la voglio segnalare però a chi non intende proseguire la lettura e annoiarsi con il giuridichese, spiegando che uno scioglimento ha lo scopo di prevenire i condizionamenti mafiosi e non già quello di sanzionare quello che è già avvenuto. E’ una differenza sostanziale che  spesso molti amministratori fingono di non capire. Detto in parole semplici semplici lo scioglimento dovrebbe intervenire quando, allo stato delle cose, è possibile che IN FUTURO ci siano pressioni o condizionamenti mafiosi, a causa di una “contiguità” o vicinanza o sottomissione dello schieramento politico vincente con le cosche.

Il sindaco Mascaro in questi giorni e in tv, dopo aver elencato i Suoi Atti che secondo lui hanno alzato un muro dinnanzi la Criminalità, ha spesso richiamato una sentenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3170 del 28 giugno 2017), che così recita: “…detta situazione sia resa significativa da elementi «concreti, univoci e rilevanti», che assumano valenza tale da determinare «un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali», aspetto, quest’ultimo, che riveste carattere essenziale per l’adozione della misura di scioglimento dell’organo rappresentativo della comunità locale”. E’ stato chiarito che “le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere però considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso”.

Questa parte della sentenza citata dall’avv. Mascaro sembra riferirsi ad atti e provvedimenti di una amministrazione comunale in carica, ma poi c’è un altro passaggio della sentenza che forse conviene leggere:

Infine, assumono rilievo anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529)”.

Vorrei richiamare anche una seconda sentenza che forse è ancora più chiara da intendersi. Riguarda il comune di Scicli , sciolto dal consiglio dei Ministri il 29 aprile 2015. Il consiglio di Stato (terza sezione) ha definitivamente confermato la legittimità dello scioglimento  per infiltrazioni mafiose. Il collegio (Marco Lipari presidente, Pierfrancesco Ungari, estensore consigliere) ha ritenuto che «per giurisprudenza consolidata è la semplice presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove NON vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o NON sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari. E che la giurisprudenza della Sezione ritiene che il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del «più probabile che non» sia applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria».